Non sono ammissibili all’agevolazione fiscale “Art bonus” i contributi, deliberati annualmente per statuto dall’assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l’attività concertistica e corale del proprio Ente.
Nella Risposta n. 266 del 22 marzo l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che la circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all’accrescimento del fondo di gestione dell’Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, spiegano le Entrate, fa venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano “diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio”.