Con la Risposta n. 306 del 24 aprile 2023 l’Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ed ha chiarito che non è possibile fruire della definizione agevolata se il ricorso induttivo della lite che l’istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e se al 1° gennaio 2023 l’Agenzia non era parte del conseguente giudizio né era stata chiamata per integrare il contraddittorio.
Per identificare le liti definibili, viene chiarito, occorre fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l’Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.