Con Risposta n. 42 del 9 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la società che, per errore, nella dichiarazione dei redditi abbia optato per un regime diverso da quello già prescelto, non può rettificare l’opzione né con il ravvedimento operoso né con la remissione in bonis, se ha poi tenuto con il versamento in F24 un comportamento coerente con l’opzione originaria.
Nel caso oggetto dell’interpello la società, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019, aveva erroneamente optato per il riallineamento dei valori ex articolo 176, comma 2-ter, del Tuir in luogo di quella effettivamente scelta (riallineamento previsto dall’articolo 1, commi da 696 a 704, della legge n. 160/2019).
L’adesione al regime perfezionata con il pagamento dell’imposta sostitutiva, ha chiarito l’Agenzia Entrate, non può essere corretta, ma e possibile recuperare la maggiore somma versata presentando istanza di rimborso ex art. 36 DPR n. 602/1973 entro i termini dal medesimo previsti (48 mesi dal versamento).