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Cessione ramo d’azienda: al contribuente l’onere di provare l’incongruità dei valori accertati
27 Ago, 2024

L’applicazione del cd. metodo matematico integra una prova presuntiva e/o indiziaria, che rovescia sul contribuente l’onere di provare che il valore effettivo è inferiore ai parametri minimi stabiliti dal legislatore.

Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 16655 del 14 giugno 2024, ha statuito la validità dell’avviso di rettifica dell’ufficio che aveva valutato l’avviamento di un’azienda sulla base del calcolo matematico previsto ex lege.

E’ onere del contribuente che contesti l’accertamento in base ad allegazioni puntuali e specifiche, che tengano conto dei fattori economici dell’azienda, dimostrare le ragioni della divergenza dei propri dati da quelli medi indicati dall’Amministrazione finanziaria, spiega la Cassazione.
Lo stesso, infatti, non può limitarsi alla semplice opposizione all’utilizzo di una metodologia di calcolo, senza dimostrare l’incoerenza del metodo utilizzato, contestando la valutazione degli elementi di fatto che sono alla base dei criteri utilizzati.

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