L’articolo 121, comma 3-ter, del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) prevede che banche, intermediari finanziari e assicurazioni debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali, di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Nel Provvedimento del 21 novembre le Entrate hanno definito le modalità attuative del richiamato articolo 121, e di presentazione della comunicazione prevista. Il Provvedimento, inoltre, rimandava a successiva risoluzione l’istituzione dei codici tributo da utilizzare per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24 dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle rate risultanti dall’ulteriore ripartizione.
Tali codici tributo arrivano puntuali con la Risoluzione delle Entrate n. 55/E del 26 novembre, e sono:
- “7774” denominato “Superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, Dl n. 34/2020”;
- “7775” denominato “Sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, Dl n. 34/2020”;
- “7776” denominato “Bonus barriere architettoniche art. 119- ter Dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, Dl n. 34/2020”.
Dovranno essere utilizzati da banche, assicurazioni e intermediari, per l’utilizzo in compensazione delle ulteriori 6 rate relative a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.