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Asseverazione congruità delle spese: per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni il riferimento è ancora il Decreto MISE del 6 agosto
26 Nov, 2021

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sul DL n. 157/2021 che, come noto, ha esteso l'obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative al decreto "Antifrodi" bonus edilizi.

In una delle risposta l'Agenzia chiarisce che, in attesa dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
Inoltre, precisa ancora l'Agenzia, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del Decreto Rilancio, "Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi".

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