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ANTIRICICLAGGIO: manuale operativo Unioncamere per la richiesta di accreditamento al Registro dei titolari effettivi
3 Mag, 2024

Unioncamere ha pubblicato il manuale operativo per la richiesta di accreditamento al registro dei titolari effettivi da parte  dei soggetti obbligati all’adeguata verifica, accesso che si reputa necessario in quanto il comma  5 del D.M.55  prevede l’obbligo di segnalare eventuali difformità tra le risultanze del registro e le informazioni  acquisite dal professionista nel corso delle operazioni di adeguata verifica. 

L’accesso al Registro è al momento consentito 

  • alle Autorità (art. 5 del D.M.55/2022) – l’accesso al Registro avviene tramite stipula di apposita convenzione con Unioncamere – 
  • ai soggetti obbligati  (art. 6 del D.M. 55/2022) – l’accesso è subordinato, appunto, ad una preliminare procedura di accreditamento – 
  • ai soggetti legittimati ad un interesse giuridico rilevante per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata – 

Tra i soggetti obbligati – articolo 3 del D.lgs. 231/2007  comma 4 e punto 2.4 del manuale – rientrano i soggetti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nell’Albo dei Consulenti del Lavoro, i Notai e gli Avvocati (per l’assistenza per talune operazioni) che possono utilizzare le risultanze del registro ai fini dell’adeguata verifica della clientela.

La richiesta di accreditamento va inviata alla Camera di Commercio competente in base alla sede legale del Soggetto Obbligato (SO) se persona giuridica od ente, dalla sede del SO se imprenditore persona fisica, del domicilio professionale del SO se professionista persona fisica. 

La domanda di accreditamento – soggetta ad imposta di bollo di 16,00 euro (gli estremi identificativi della marca da bollo e la data vanno indicati in sede di compilazione della domanda)  viene compilata e presentata tramite accesso al sito e la domanda di accreditamento deve contenere:

a) l’appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall’articolo 3 del decreto antiriciclaggio; 

b) i propri dati identificativi, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del rappresentante legale nel caso di persona giuridica; 

c) l’indicazione dell’autorità di vigilanza competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio o dell’organismo di autoregolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera aa) del medesimo decreto e, se del caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio; 

d) la finalità dell’utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.

La domanda di accreditamento (così come anche, le comunicazioni di conferma, modifica o cessazione di status di obbligato, l’indicazione di delegati all’accesso, le segnalazioni di difformità) sono rese mediante apposita autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l’art. 46 riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre l’art. 47 riguarda le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rammentando che l’articolo 76 del T.U. in materia di documentazione amministrativa, all’articolo 76 prevede espressamente che Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.”.

Una volta generata dal portale dedicato l’autodichiarazione, questa viene inviata via pec dal portale in modo che il SO abbia piena consapevolezza di quanto si accinge a dichiarare.

In pratica ed in sintesi, per registrarsi collegarsi al sito ed entrare con CIE oppure SPID oppure CNS. 

Nel caso di persona fisica la procedura richiede i dati anagrafici, la PEC, la categoria di appartenenza (commercialisti ed esperti contabili), l’Autorità di Vigilanza o Organismo di Autoregolamentazione (la procedura propone Consiglio Nazionale Commercialisti e degli Esperti Contabili), mentre il  campo “Amministrazioni e organismi interessati” non va compilato; inserire l’eventuale delega a terzi per consultazione (ipotesi delega a collaboratori di studio); inserire gli estremi identificativi della marca da  bollo e la data della medesima.

A questo punto la procedura avvisa che all’indirizzo PEC indicato nella domanda viene inviata una comunicazione che riporta tutti i dati inseriti nella domanda (indirizzata nel mio caso alla Camera di Commercio di Cuneo); nella PEC ricevuta  è riportato il campo “invia la richiesta” e la richiesta dovrà essere inviata entro 72 ore, previa verifica dei dati.  Dopo aver inviato la richiesta si apre nuovamente la procedura del titolare effettivo che riporta il seguente messaggio “La richiesta è stata inoltrata – Riceverai l’esito via mail”.

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